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Circolare numero 34 del 23-2-2005.htm

  
Determinazione, per l’anno 2005, delle retribuzioni convenzionali di cui agli artt. 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 1987, n. 398, per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale - Regolarizzazioni contributive.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 23 Febbraio 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  34

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ail

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Determinazione, per l’anno 2005, delle retribuzioni convenzionali di cui agli artt. 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 1987, n. 398, per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale - Regolarizzazioni contributive.

 

SOMMARIO:

Pubblicazione, in allegato, del D.M. 17 gennaio 2005 (G.U. del 28 gennaio 2005, n. 22) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale - Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative - Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2005.

 

 

 

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2005

 

Con D.M. 17 gennaio 2005 (in G.U. del 28 gennaio 2005, n. 22), che si allega, sono state determinate le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2005 a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.

 

Campo di applicazione

Si ricorda che l'ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della CEE.

Come è noto, fanno parte della Comunità europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia nonché, a far tempo dal 1° maggio 2004 – a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di adesione all’Unione Europea stipulato tra gli Stati membri dell’Unione e 10 nuovi Stati – Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria.

Come precisato nel messaggio n. 13877 del 6 maggio 2004, l’adesione dei dieci nuovi Stati all’Unione Eropea comporta, tra l’altro, l’applicazione nei confronti degli stessi del Regolamento C.E.E. n. 1408/71 e la contestuale sospensione di tutti i precedenti accordi bilaterali già in vigore.

Ne consegue che la convenzione italo–slovena del 7 luglio 1997, in vigore dal 1° agosto 2002 - che è l’unico accordo bilaterale stipulato tra l’Italia ed uno dei dieci nuovi Stati - a decorrere dal 1° maggio 2004 è sospesa e, conseguentemente, da tale data, si applica nei rapporti con la Slovenia la relativa regolamentazione comunitaria.

Peraltro, si fa presente che l’Autorità Italiana e Slovena hanno concordato che le proroghe dei distacchi già richieste prima dell’adesione della Slovenia alla Unione Europea, si portano a termine in applicazione della preesistente convenzione.

Sono esclusi inoltre dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all'accordo SEE, che continua attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari della normativa CEE.

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Si precisa, infine, che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone (circolare n. 118 del 25 giugno 2002).

Per effetto delle disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nel predetto accordo a partire dalla stessa data trovano applicazione nei rapporti con la Svizzera i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71 i lavoratori interessati dall'applicazione dello stesso accordo possono essere soggetti alla legislazione di un solo Stato tra quelli interessati.

Conseguentemente nell'ipotesi di distacco di lavoratori italiani in Svizzera non trovano più applicazione i pregressi accordi italo-svizzeri nè, in via residuale, il regime delle retribuzioni convezionali previsto dalla legge n. 398/1987 per le forme assicurative non regolate dalle convenzioni.

Il regime di sicurezza sociale che deve essere applicato è quello italiano e pertanto la contribuzione dovuta per tutte le assicurazioni dovute deve essere calcolata sulla base delle retribuzioni effettive (messaggio n. 00112 del 3 ottobre 2003).

 

Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).

Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia.

 

 

 

Le tabelle retributive per l'anno 2005

Le tabelle retributive, allegate al decreto in esame, non presentano novità di impostazione rispetto a quelle dell’anno precedente.

 

Retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono come noto base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonchè per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Come precisato in premessa dette retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, per le assicurazioni minori non contemplate dalle convenzioni.

Come stabilito dall’art. 2 del D.M. 17 gennaio 2005 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”.

Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese, secondo quanto previsto all'art. 3 del D.M. in esame.

In merito all'applicazione di tali disposizioni, si richiamano, comunque, le precisazioni fornite con circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.

I valori contenuti nella tabella allegata sono espressi in euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001.

Relativamente all'ambito di applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.

Per quanto attiene all'indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.

 

B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE

 

Le aziende che per il mese di gennaio 2005 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993).

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1° gennaio 2005 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, le differenze come sopra determinate, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga.

Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l'anno 2005, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

 

 

                                                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco

 

Allegato N.1
Allegato N.2